Comitato di Bergamo Hinterland
Emergenza
Con “protezione civile” si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l’Italia ha organizzato la protezione civile come “Servizio nazionale”, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. Nella Legge 225/92 le attività di Protezione Civile vengono definite come: “Tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta a superare l’emergenza”.
Da chi è formata la Protezione Civile?
- Prefettura, Regione, Provincia, Comune;
- Vigili del Fuoco;
- Forze Armate;
- Forze di Polizia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Servizi Tecnici Nazionali e Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica;
- Emergenza Sanitaria 118;
- Servizio Sanitario Nazionale (A.S.L.);
- Agenzia regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.);
- Croce Rossa Italiana;
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
- Associazione Radioamatori Italiani;
- Altre Organizzazioni di Volontariato.
Dette strutture svolgono, a richiesta del Dipartimento di Protezione Civile, le attività previste dalla Legge, nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le Amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile.