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Comitato di Bergamo Hinterland


Principi e Valori

warQuali diritti hanno i prigionieri di guerra? Come sono protetti i civili nei conflitti armati? Quali armi sono proibite? Il diritto internazionale umanitario, chiamato anche diritto internazionale bellico, offre le risposte a queste e ad altre domande. Anche in caso di guerra occorre mantenere un comportamento che rispetti la dignità dell’uomo. Le azioni delle parti in conflitto sono misurate in base alle regole minime del diritto internazionale umanitario. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 esigono dagli Stati contraenti non soltanto il rispetto delle regole bensì anche la loro applicazione.

Il diritto internazionale è una branca del diritto internazionale pubblico, incentrata sulla protezione della persona e specialmente prevista per essere applicata durante i conflitti armati. Esso è ispirato ad un sentimento di umanità e rappresenta l’ultimo baluardo contro l’orrore quando, nonostante gli sforzi profusi per impedirne lo scoppio o per mettervi fine, i combattimenti perdurano. Il diritto umanitario cerca di limitare le conseguenze dei conflitti armati, non soltanto per i combattenti feriti, detenuti o malati, ma anche per le popolazioni civili degli Stati coinvolti.

Il diritto internazionale umanitario è divenuto un sistema complesso di norme che riguardano tutta una serie di problematiche. Sicuramente, i sei principali trattati (che contengono più di 600 articoli) e la rete molto fitta di norme consuetudinarie impongono dei limiti al ricorso alla violenza in tempo di guerra. Ciò nonostante, una tale abbondanza di norme giuridiche non deve farci scordare che l’essenziale del diritto umanitario si riassume in pochi principi fondamentali:

Le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità, devono essere rispettate, protette e trattate con umanità. Esse devono ricevere le cure necessarie, senza alcuna discriminazione.

I combattenti catturati e le altre persone private della libertà devono essere trattate con umanità. Esse devono essere protette contro tutti gli atti di violenza, in particolare contro la tortura. Se vengono avviati dei procedimenti giudiziari nei loro confronti, essi devono beneficiare delle garanzie fondamentali di una procedura regolare.

Le parti di un conflitto armato non hanno un diritto illimitato di scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento. E’ vietato infliggere mali superflui e sofferenze inutili.

Al fine di risparmiare la popolazione civile, le forze armate devono in ogni circostanza operare una distinzione tra la popolazione e i beni civili da una parte, e gli obiettivi militari dall’altra. Né la popolazione civile in quanto tale, né dei civili o dei beni civili possono essere l’oggetto di attacchi militari.

Questi principi esprimono quelli che la Corte Internazionale di Giustizia (nel caso dello stretto di Corfù) ha definito “le considerazioni elementari di umanità” e, successivamente (nel caso delle operazioni militari e paramilitari in e contro il Nicaragua), “principi generali del diritto umanitario”. In quanto principi generali del diritto internazionale, essi costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra. Essi hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e nessuna deroga ad essi può venire autorizzata.